Art. 2.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale del Lazio adotta, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta, il regolamento per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco nei comuni di Anzio e di Ariccia.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

          a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alle case da gioco, che è comunque vietato ai minori di diciotto anni;

          b) la specie ed i tipi di gioco che possono essere autorizzati; nelle case da gioco è comunque ammesso il gioco con slot machines;

          c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

 

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          d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa e al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

          e) le disposizioni concernenti le modalità e la durata per la concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; la percentuale minima e massima di utile lordo dei proventi delle case da gioco a favore del concessionario; le modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli; le fideiussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione;

          f) ogni altra prescrizione e cautela idonea ad assicurare la regolarità dell'esercizio delle case da gioco per le attività che vi si svolgono.